Il Pedagogista


E’ stata pubblicata in Gazzetta UFFICIALE la LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 che introduce le “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” (Atto Senato 788/2024).
Entrata in vigore nella prima decade di maggio, la legge, composta di 13 articoli, e’ istitutiva dell’ordine delle professioni pedagogiche, prevedendo al suo interno due albi professionali: uno per i pedagogisti, chiamati a progettare, coordinare e supervisionare percorsi e processi educativi e formativi nei vari contesti, l’ altro per gli educatori riconoscendone professionalità nei processi di accompagnamento costante, sia in ambito educativo che formativo.
Il provvedimento legislativo, composto di tredici articoli che in diversi passaggi riprendono la Legge 517/2017, specifica le disposizioni che configurano l’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative. Finalmente un riconoscimento Identitario: pedagogisti ed educatori svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo di un sistema di welfare a servizio delle persone, delle famiglie, degli enti, delle aziende e delle comunità. Un importante riconoscimento per le professionalità pedagogiche ed educative che sono da sempre attive nelle frontiere delle nostre società per contrastare le povertà e il disagio e promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuna/o in ogni età della vita.
Si attendono quindi i decreti attuativi che regolamenteranno il processo di
riconoscimento professionale.


E’ un obiettivo storico per tutti i pedagogisti e le pedagogiste che finalmente vedono riconosciuta la loro professione e la loro professionalità. Si tratta di una azione legislativa attesa dal 1990, da quando l’ANPE, Associazione nazionale dei pedagogisti, ha avviato un processo di costante riconoscimento professionale ponendo in luce il valore che la professione del Pedagogista apporta sia in ambiti educativi che formativi. Parliamo di professionisti della Pedagogia e dell’ andragogia. Professionisti che accompagnano l’uomo nei diversi momenti e contesti di vita per una continua e miglior crescita e relazione con sé con gli altri e con il mondo.
In questa fase, la Presidente Nazionale, la dott.ssa Maria Angela Grassi, ha intessuto minuziosamente e costantemente relazioni, collaborando anche con altre associazioni, quali CONPED, FEDRPED, APP.
Un costante e dedicato lavoro che vede oggi in prima linea l’ANPE, la sua presidente
Nazionale, il suo direttivo e i direttivi regionali. Il definirsi di questa legge, arrivando con gioia infinita alla sua approvazione, è solo l’inizio di un percorso dove il consiglio dell’ordine in collaborazione con associazioni e Università andranno a definire il percorso di continua professionalizzazione sia dei Pedagogisti, sia degli educatori.
Pensiamo alla formazione continua ma anche alla tutela sia del professionista che dell’utente, attraverso una supervisione sull’operatività e progettazione formativa continua. Quindi una legge che segna non un punto d’arrivo bensì una ripartenza. La Legge delinea gli elementi che definiscono la figura professionale del pedagogista già nei suoi articoli.
Risulta opportuno leggerli con attenzione, soffermandosi:


Art. 1
Definizione della professione di pedagogista

  1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti
    conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei processi di apprendimento.
  2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con
    autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con
    valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
  3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
  4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
    Che cosa succederà ora?
    Molte sono le domande che ci arrivano quotidianamente, da pedagogisti e pedagogiste , da educatori e educatrici professionali , iscritti o non iscritti alle varie associazioni. L’Anpe con i suoi direttivi regionali è in prima fila per rispondere a tutti i dubbi.
    Uno di questi è sui prossimi passaggi.
    Dopo l’entrata in vigore della legge , ci sarà la nomina dei commissari scelti tra i magistrati in servizio. Nomina posta dai tribunali, attraverso la scelta di un magistrato chiamato ad assumere tale ruolo fino alla costituzione dei consigli d’ordine regionali. In alcune regioni tale nomina è già avvenuta. In ogni caso entro breve si conosceranno tutti i commissari.
    I commissari nominati, apriranno una fase di iscrizione agli albi previsti dell’ordine.
    Gli iscritti confluiranno in elenchi di professionisti con diritto di voto, chiamati quindi a eleggere, tra i membri stessi, coloro che andranno a costituire il primo consiglio dell’ordine regionale.
    Successivamente i presidenti dei consigli di ordine di ciascuna regione confluiranno nel Consiglio Nazionale dell’ Ordine e voteranno il Presidente Nazionale. A quel punto l’Ordine sarà definitivamente istituito.
    Nel frattempo i professionisti possono continuare a lavorare e portare avanti i principi pedagogici e le migliori pratiche educative e formative. L’invito è quello di rimanere informati attraverso canali ufficiali e di seguire le moltissime iniziative che le associazioni stanno promuovendo in tutta Italia per far conoscere la legge e promuovere l’iscrizione all’Ordine.
    Dott.ssa Busatto Orietta Dott.ssa Falco Elda
    Pedagogista Pedagogista
    Presidente ANPE VENETO Consigliere DirettivoANPE VENETO
    per info: elda.falco@gmail.com

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